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Ordinanza — n. 8813/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest in the tobacco seizure case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked a concrete legal interest in the contested restitution of the vehicle. Although the appellant argued that the mandatory confiscation of third-party property violated the law, the court found no actual disadvantage to the appellant since they did not claim ownership or possession of the vehicle. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 301 d.P.R. 43/1973; Art. 568, fourth comma, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant cannot demonstrate a concrete and current legal interest in the outcome, as the appeal must serve a utilitarian purpose of removing a procedural disadvantage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete interest third party property seizure mandatory confiscation tobacco procedural disadvantage removal confisca del veicolo a motore confisca dei proventi di reato lettera di vettura

Disposizioni normative citate

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Art. 301 d.P.R. 43/1973
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 301 d.P.R.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Marino Cassitto, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000.000 di multa per il reato di cui all'art.
Art. 568, fourth comma cod. proc. pen.
Modulandosi, invero, la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Marino Cassitto, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000.000 di multa per il reato di cui all'art.
art. 291 bis d.P.R. 43/1973
pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Marino Cassitto, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973 per detenzione di 600 kg.
art. 301 d.P.R. 43/1973
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 301 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSITTO MARINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/10/1979 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Marino Cassitto, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973 per detenzione di 600 kg. di tabacchi lavorati esteri, disponendo la confisca e la distruzione della merce, nonché la restituzione del furgone utilizzato dall'imputato, ma di proprietà di un terzo, anch'esso in sequestro, in favore dell'avente diritto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 301 d.P.R. 43/1973, la restituzione del mezzo di trasporto all'avente diritto eseguita in difformità dall'accordo delle parti che avevano pattuito la confisca di tutti i beni in sequestro e soprattutto in violazione dell'art. 301 d.P.R. 43/1973 che prevede l'obbligatorietà della confisca dei beni utilizzati per commettere il reato anche se appartenenti ai terzi, in ragione della finalità generai preventiva sottesa alla misura di sicurezza volta alla repressione dei reati contro il monopolio. Conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là del fatto che l'estraneità al reato del proprietario del mezzo di trasporto attinto dal sequestro risulta essere stata compiutamente accertata dal giudice di merito, dirimente è la mancanza di interesse del ricorrente alle doglianze svolte. Modulandosi, invero, la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. su una prospettiva strettamente utilitaristica che deve contemplare la possibilità in capo a chi articola il gravame di ottenere la rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo di conseguire, in termini positivi, una decisione più vantaggiosa rispetto alla pronuncia oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), deve escludersi che le dispiegate contestazioni sull'omessa confisca del veicolo, statuizione che si traduce in una privazione definitiva del bene colpito dalla misura di sicurezza in capo al soggetto che su di esso vanti un diritto reale ovvero un diritto di godimento, possano arrecare alcun vantaggio in termini di attualità e concretezza al ricorrente con riferimento ad una questione che, in assenza di rivendicazioni sulla proprietà o sul possesso del mezzo, non lambisce comunque la sua posizione sostanziale.

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Ga