Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after statutory 30-day deadline expired. Appeal dismissed as late; appeal filed after statutory 30-day deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 20, 2021, exceeding the 30-day deadline. The appellant challenged a first-instance conviction for drug trafficking, arguing that generic mitigating circumstances were wrongly denied despite his cooperative conduct. The court rejected the appeal on procedural grounds, ruling that the delay was not excusable and ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the thirty-day period following the service of the contested judgment, unless the delay is excusable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKAADI LOTFI BEN DHAOUADI nato il 26/03/1967 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdet-e-~ise-a-14ei3eft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato Lofti Ben Dhaouadi Mokaadi alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa per plurimi episodi di cessione e di spaccio di sostanze stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche a fronte della condotta collaborativa che egli aveva tenuto sia in sede di convalida dell'arresto che durante il dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 20.8.2021, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, primo comma lett.
b) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, secondo comma lett.
c) dalla scadenza del termine di 15 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 4.6.2021, puntualmente avvenuto in data 19.6.2021: il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 19.7.2021, ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del presente ricorso. Deve perciò esserne pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Giulio Sarno D