Ordinanza — n. 8802/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Cremona ha applicato nei confronti di Lemaachi Hamza, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per i reati, riqualificati ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di cessione di sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina, unificati con il vincolo della continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Come infatti già chiarito da questa Corte incorre nella censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ BONFIGLIO GIUSEPPE, Rv. 276509).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMAACHI HAMZA nato il 19/09/1998 avverso la sentenza del 16/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONAdate-ervviscratte-Trarti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Cremona ha applicato nei confronti di Lemaachi Hamza, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per i reati, riqualificati ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di cessione di sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina, unificati con il vincolo della continuazione.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo la mancanza di motivazione, per avere il giudice fatto ricorso a mere clausole di stile, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avendo finito per irrogare una pena inadeguata rispetto al disvalore oggettivo del fatto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dal momento che il profilo censurato, ovverosia la carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta per effetto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, concetto ben diverso dalla sua illegalità, esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, il ricorso non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità.
Come infatti già chiarito da questa Corte incorre nella censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG C/ BONFIGLIO GIUSEPPE, Rv. 276509).
A ciò si aggiunge il rilievo, del pari dirimente, che il profilo censurato investe la sola motivazione della I sentenza esulando dal vizio di violazione di legge che è alla base dell'impugnazione proponibile innanzi a questa Corte avverso le sentenze di patteggiamento. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Giulio S