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Ordinanza — n. 8800/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative defects in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8800/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's reasoning was logically coherent and sufficient. The appellant argued that the evidence failed to exclude group consumption, but the court found no specific argumentative defect in the district court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely contests facts without identifying a precise logical defect in the lower court's reasoning that undermines the evidentiary weight of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentative defect group consumption defense drug possession charge procedural costs order traffico di cocaina consumo di canapa dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n.6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944
Sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA MARCO nato a PESARO il 21/03/1972 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato Marco Mosca alla pena di otto mesi di reclusione ed C 1.500 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di 6,9 grammi di eroina suddivisa in nove confezioni 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al motivazionale, la mancanza di univoci elementi probatori ad esclusione dell'eccepito consumo di gruppo della sostanza stupefacente detenuta, in conformità alle univoche dichiarazioni dei testi e dell'imputato, non smentite da alcun elemento contrario

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, riproduttivo degli stessi motivi di censura già articolati con l'atto di appello, adeguatamente vagliati e disattesi con adeguata e coerente motivazione dai giudici del gravame, non può ritenersi ammissibile. Al netto delle dichiarazioni dei testi sul preteso consumo di gruppo della sostanza stupefacente che non risultano affatto dalla sentenza impugnata, con conseguenti ripercussioni sui profili di autosufficienza del ricorso che nulla allega al riguardo, va in ogni caso rilevato che la coerente e logica motivazione offerta dai giudici distrettuali, secondo la quale era stato il solo Mosca ad essere stato trovato all'uscita da casa in possesso dello stupefacente suddiviso in nove dosi mentre gli altri due soggetti in sua compagnia avevano affermato di aver già ricevuto la loro parte e di essersene disfatti, unitamente alla mancanza di tracce di consumo dell'eroina all'interno dell'abitazione e al numero di dosi di gran lunga superiore ai destinatari, non presta il fianco ad alcuna censura di natura argomentativa che la difesa neppure riesce ad individuare, trincerandosi dietro doglianze meramente contestative, inidonee ad integrare il vizio deducibile innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.. Deve al riguardo essere ribadito, infatti, che il vizio motivazionale in sede di legittimità deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma deve essere altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito (Sez.

U. n.6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944). Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatel