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Ordinanza — n. 8796/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8796/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8796/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato Samb Abdou alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 8001:0 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dalla recidiva.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8796/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dalla recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMB ABDOU nato il 05/01/1985 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato Samb Abdou alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 8001:0 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dalla recidiva.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 cod. pen., l'applicazione della recidiva, rilevando come la reiterazione dei reati evidenziati dalla Corte di appello non consentisse l'automatico riconoscimento dell'aggravante alla luce della valutazione discrezionale che il giudice di merito è chiamato a compiere attraverso un'approfondita verifica in ordine alla maggiore pericolosità dell'imputato, nella specie carente ed illogicamente argomentata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, compendiandosi in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito, e comunque non scanditi da alcuna confutazione specifica, deve essere dichiarato inammissibile. Non è affatto vero che la sentenza impugnata non abbia reso adeguata motivazione in ordine alla recidiva, avendo al contrario i giudici distrettuali dato ampiamente conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore con la menzione della biografia dell'imputato che consta di ben tre precedenti penali specifici e con la valorizzazione del lasso temporale relativamente breve intercorso dalla commissione dei precedenti reati, tra loro estremamente ravvicinati, l'ultimo dei quali risalente al maggio 2018, e quello sub judice, perfezionatosi in data 3.2.2020.

In ogni caso la genericità delle dispiegate censure non consente di rilevare alcuna manifesta illogicità nella motivazione resa che dà compiuta evidenza dell'accentuata inclinazione a delinquere dell'imputato, tale da avere imprescindibili conseguenze quale fattore criminogeno sulla valutazione della nuova condotta criminosa, peraltro della stessa specie di quelle già accertate con sentenze passate in giudicato (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, Del Chicca, Rv. 27041901). Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galte