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Ordinanza — n. 8788/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to cite sentencing review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8788/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Vinante inadmissible. Vinante argued that the appellate court erred in finding the crime completed on a later date and failed to properly examine non-punishability causes. The court rejected these claims because they lacked specific references to the contested parts of the lower judgment and did not substantiate the alleged procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds for appeal are indeterminate, fail to specify the contested portions of the judgment, or do not meet the requirements for a review of the appropriateness of the sentence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific argumentation review of sentence appropriateness non-punishability causes procedural preclusion dichiarazione fiscale tardiva reddito non dichiarato comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 10 d. Igs. 74/2000
art. 129 cod. proc. pen
Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 - dep. 24/03/2017, Quaglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINANTE FABIO nato a MERANO il 05/02/1976 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione inflitta all'esito del primo grado di giudizio a Fabio Vinante in quanto responsabile dei reati di omessa dichiarazione Irpef per l'anno 2012 ed occultamento delle scritture contabili per gli anni 2012 e 2013.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che malgrado le condotte alternative della distruzione e dell'occultamento fossero state indicate in imputazione come commesse in data 31.12.2013, la diversa data del 27.9.2016 accertata in sentenza deve ritenersi non conforme al principio del favor rei atteso che in assenza di ulteriori elementi non poteva escludersi che la condotta fosse quella della distruzione riferita al termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi di cui si veniva contestata l'evasione, con conseguenti ricadute sul termine di prescrizione.

Lamenta altresì la mancanza di prova sull'affermazione di responsabilità evidenziando come le dichiarazioni dell'imputato e del commercialista non si escludano a vicenda, il che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad interpellare il secondo ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen.. Contesta, infine l'eccessività della pena, compreso l'aumento ai fini della continuazione, considerata la condizione di incensuratezza, la buona condotta processuale e l'ascrivibilità del fatto ad una leggerezza risalente al 31.12.2013la data della distruzione e 2.2.

Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. rilevando come l'imputato fosse stato sempre coerente nelle proprie dichiarazioni dei redditi e che perciò non era ravvisabile alcun collegamento tra la sua persona e il fatto- reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

'1,I1 primo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Mentre le contestazioni svolte sulla data di perfezionamento del reato di cui al capo b) si sviluppano in assenza del benchè mimino confronto argomentativo con la sentenza impugnata, risolvendosi in enunciazioni in palese contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la contestazione cumulativa delle due condotte di cui all'art. 10 d. Igs. 74/2000, fondata sul mancato rinvenimento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione presso il soggetto investito dell'accertamento tributario, deve intendersi come contestazione in via prioritaria dell'occultamento, incombendo sull'imputato l'onere di dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile in questione era stata non semplicemente occultata ma, invece, distrutta, sia la collocazione temporale di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 - dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 269898), le ulteriori censure articolate nel primo motivo in ordine all'affermazione di responsabilità neppure individuano i punti della sentenza impugnata cui sono rivolte, onde deve ritenersi alla radice precluso a questa Corte il sindacato che il ricorrente astrattamente invoca.

Neanche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, attenendo ad un profilo della rejudicanda naturalmente riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, possono ritenersi ammissibili, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria: il vaglio di adeguatezza della pena fissata comunque, quanto alla pena base, in misura corrispondente al minimo edittale, è stato correttamente esercitato dai giudici del gravame che hanno ritenuto di confermare anche l'aumento, per vero, contenuto, applicato ai fini della continuazione dalla sentenza di primo grado in ragione dell'intensità del dolo evincibile dalla condotta dell'imputato che aveva tentato inizialmente di depistare gli inquirenti nell'espletamento delle indagini, senza che tale elemento abbia costituito oggetto di alcuna specifica confutazione.

2. Del tutto indeterminate devono ritenersi, infine, le censure oggetto del secondo motivo con cui la difesa lamenta la mancata disamina di eventuali cause di non punibilità, senza neppure indicarle e tanto meno chiarire a quale capo della sentenza siano riferite, limitandosi ad affermare che l'imputato fosse stato "sempre coerente nelle proprie dichiarazioni dei redditi". Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 8.10.2021 Il Consigliere estensore