Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to incorrect prescription calculation for negligent homicide.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary cassation appeal inadmissible because the applicant's claim regarding the statute of limitations was fundamentally flawed. The applicant argued that the crime of negligent homicide had expired, but the Court found the calculation erroneous by applying a six-year term instead of the correct twelve years required for this offense. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, sesto comma cod. pen.; Art. 589, secondo comma cod. pen.: The statute of limitations for negligent homicide is twelve years, not six, and an appeal based on an incorrect calculation of this period is inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSDRAGHI FABIO nato a PALAIA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Elat-Q-633Mso-a-1-1-e-p-a-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 24414 del 6 maggio 2021 la quarta Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal difensore dell'imputato Busdraghi Fabio avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3.6.2019 di condanna per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale, commesso in data 23.5.2013.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., censurando l'omesso rilievo ex officio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione del delitto, assertivamente maturata (tenuto conto del prolungamento del termine per effetto degli atti interruttivi) il 23 novembre 2020 salva l'applicabilità dell'ulteriore termine di due mesi e quattro giorni relativo al periodo 9.3/11.5.2020 di sospensione Covid che comunque non muta l'eccepita prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Manifestamente infondata è, nella specie, la postulazione della maturazione della (supposta) prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità impugnata. Anche considerando la prescrizione quale frutto del mero computo aritmetico del termine fissato ex lege dalla data di commissione del reato, senza valutare, trattandosi di un evento giuridico e non di un fatto naturale, le plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato, si appalesa, ciò nondimeno, del tutto erroneo il calcolo compiuto dal ricorrente sul presupposto che il termine ex art.157 cod. pen. sia di sei anni.
Va invece rilevato che per il delitto di omicidio colposo ex art. 589, secondo comma cod. pen. che comunque prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 92/2008, convertito con modifiche nella L. 125/2008, nel massimo edittale la pena di sette anni, i termini di prescrizione sono raddoppiati secondo le modifiche apportate dalla medesima novella all'art. 157, sesto comma cod. pen.. Di talchè il termine di prescrizione non può ritenersi a tutt'oggi ancora spirato. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
Con riferimento alla previsione, contenuta nell'art. 625-bis c.p.p., comma 4, giova puntualizzare il principio secondo il quale "in tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, mentre si impone l'adozione dell'ordinanza nel caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata de plano senza l'instaurazione del contraddittorio (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile, Rv. 221284), ipotesi questa ricorrente nel caso di specie
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso 1'8.10.2021 Il Consigl