Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of effective comparison with lower court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the grounds raised were deemed generic and failed to effectively challenge the lower court's detailed reasoning. The appellant argued a lack of motivation regarding the criminal conduct, but the court found the appellate judgment had already thoroughly addressed the link between the threat and the official act. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated issues without a genuine logical or legal comparison with the first-instance findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the motivation of the judgment are inadmissible in cassation when the lower court has already provided a congruent and detailed reasoning on the contested facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO HUDOROVICH CRISTOFER nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 19/07/1992 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente l'identificazione dell'imputato (vedi p. 6 della sentenza impugnata); ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno