Cassation appeal dismissed for absolute generality; appellant failed to substantiate arguments against lower court's sentencing and denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the lower court's reasoning. The appellant merely restated divergent evaluations without effectively contrasting them with the adequately argued decisions on sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 5: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and fail to provide a specific comparison with the lower court's adequately motivated decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIMALLAH SAID nato il 01/12/1972 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla determinazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la estrema gravità del fatto e la intensità del dolo (fuga pericolosissima e tentativo di investimento di un operante), mentre le censure del ricorrente si limitano a riproporre difformi valutazioni senza un confronto effettivo con quelle della Corte di appello adeguatamente argomentate con specifico riferimento anche al comportamento processuale dell'imputato resosi latitante. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Presi ente Anna clrilcuolo IN Cr,'