Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual censure and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the first ground was invalid because it sought to introduce new factual evaluations regarding mental incapacity that were never challenged at the trial level. Furthermore, the court found the second ground unfounded as the lower court adequately addressed the link between the defendant's violent reaction and the lawful actions of public officials. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to cover the legal expenses and a monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must strictly limit themselves to legal errors; arguments introducing new factual assessments or generic criticisms of the lower court's reasoning without specific censure are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISAGGIO GAETANO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 04/08/1993 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; < Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché è volto ad introdurre nel giudizio di legittimità valutazioni di fatto riferite ad una presunta carenza di imputabilità per infermità mentale, che non sono state oggetto di censure in sede di merito; ritenuto che con riferimento all'accertamento del dolo è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato ed il legittimo operato dei pubblici ufficiali (vedi p. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo sulla pena è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione dell'intensità del dolo e della imputabilità, sulla base di censure generiche senza un confronto effettivo con le valutazioni della Corte di appello adeguatamente argomentate, che hanno portato a confermare il giudizio di equivalenza con la contestata recidiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/02/2022 Il Consi 116r estenso