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Ordinanza — n. 8753/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised against the Court of Appeal's decision. The appellant claimed errors in the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing for resistance and personal injury offenses, but the lower court had already provided a congruent and adequate motivation addressing these points. Consequently, the court ruled that the appeal failed to substantiate its claims with specific facts, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not correspond to the specific motivations provided by the lower court regarding the denial of mitigating circumstances or the assessment of sentencing.

Parole chiave

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genericity of appeal denial of mitigating circumstances procedural inadmissibility sentencing motivation resistance and injury offenses attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAUTI MARSID nato a KAVAJE( ALBANIA) il 24/10/1986 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità delle condotte plurioffensive poste in essere dall'imputato, e fornendo altresì una motivazione adeguata anche in merito al trattamento sanzionatorio per i reati di resistenza e lesioni personali, anche con riferimento alla pena base per la continuazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende