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Ordinanza — n. 8752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOCCHI FABRIZIO nato a TRIESTE il 03/07/1964 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta ed il legittimo operato dei pubblici ufficiali (vedi p. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso sulla recidiva è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione della gravità dei precedenti sulla base della riproposizione di censurersenza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso sulla recidiva è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione della gravità dei precedenti sulla base della riproposizione di censurersenza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale precedenti penali rilevanti riesame dell'entità pena pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
5 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOCCHI FABRIZIO nato a TRIESTE il 03/07/1964 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta ed il legittimo operato dei pubblici ufficiali (vedi p. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso sulla recidiva è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione della gravità dei precedenti sulla base della riproposizione di censurersenza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (vedi pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/02/2022 Il Consi estensore Il Pres