Civil appeal dismissed for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal by Daniele Chiri inadmissible because it challenged the appellate court's fact-finding and evidence evaluation. The court held that such issues fall exclusively within the competence of the trial judge, who provided adequate reasoning based on correct inferential criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot question the reconstruction of facts or the assessment of evidence, as these remain the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CHIRI DANIELE nato a SCORRANO il 28/01/1977 nel procedimento a carico di: CRETI PARIDE CESARE nato a MURO LECCESE il 23/10/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso della parte civile introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che/contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione dell'autenticità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell'imputato e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dall'imputato, Cretì Paride Cesare, trattandosi di procedimento fissato solo per vagliare la già rilevata inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, senza rilevanza dell'avversa pretesa dell'imputato a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, la cui valutazione presupporrebbe la non evidente e palese inammissibilità del ricorso proposto (vedi, con riferimento all'analogo principio stabilito nel caso di ricorso per cassazione dell'imputato, Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/02/2022 Il Consiglie estensore Il Presi "nte Riccar Anna Cri uolo