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Ordinanza — n. 8749/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were deemed absolutely generic and failed to address the lower court's specific reasoning. The appellant argued against the rejection of plea bargaining and the sentencing determination, but the court found these arguments did not engage with the substantive justification provided by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and fail to specifically address the reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure lack of specificity procedural dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAPIANTA GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 13/08/1982 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; rt Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alle ragioni del rigetto della richiesta di patteggiamento e sia della determinazione della pena. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Co t .. a :re estensore i015 , , Il Presidente Ric( í • Amoro • Anna