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Ordinanza — n. 8747/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of escape from home detention as a crime regardless of duration or distance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the first two grounds raised by the appellant. The appellate court had already ruled that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of escape, rendering arguments about duration or distance irrelevant. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not address the specific reasoning of the lower court, which correctly applied the established jurisprudence that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of escape.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal home detention escape crime of escape procedural costs condemnation aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VATTIATA GIUSEPPE nato a SALEMI il 22/05/1983 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità/contradetta dalla mancata richiesta di permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento oltre che dalla incoerente giustificazione fornita dall'imputato in merito al suo intento di parlare con il sindaco per ottenere un sussidio economico; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Cons estensore Il Presid nte R