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Ordinanza — n. 8746/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review on sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Loris Fiorani inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for the crime under Article 47-ter of Law No. 354/1975. The defense argued that the appellate court failed to correctly apply the sentencing criteria outlined in Articles 133 and 133-bis of the Criminal Code regarding the imposition of the minimum statutory sentence. The court rejected this claim because the appellate court had thoroughly argued the merits, noting that generic mitigating circumstances were granted and the minimum statutory penalty was correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 133, 133-bis c.p.; The cassation appeal concerning the sentencing treatment is inadmissible when the appellate court has fully argued the merits and correctly applied the statutory criteria for the minimum penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing criteria application minimum statutory penalty generic mitigating circumstances Criminal Code provisions aiuto all'evasione di detenuti remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 133-bis c.p.
Art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 47- ter, legge 26 luglio 1975, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI LORIS nato a MANERBIO il 02/02/1972 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34616/21 Fiorani

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 47- ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo stati correttamente applicati i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. ; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello che ha rappresentato come all'imputato siano state concesse le attenuanti generiche e irrogato il minimo edittale della pena; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere est