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Ordinanza — n. 8745/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because plea agreement penalty cannot be challenged by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the reduced sentence agreed upon in the plea deal. The defendant argued that the appellate court failed to properly evaluate elements for liability and non-punishability under specific criminal codes. The court ruled that an imputated person cannot contest a penalty freely agreed with the prosecution if the appellate court deemed it appropriate after a full responsibility assessment by the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The imputated person cannot challenge the measure of the penalty freely agreed with the public prosecution if the appellate court considered it appropriate in the procedure defined by the relevant articles.

Parole chiave

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plea agreement penalty cassation inadmissibility non-punishability defense responsibility assessment procedural economy piano di esecuzione delle pene pene e misure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
adeguatamente valutato la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità, né avendo considerato la applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
adeguatamente valutato la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità, né avendo considerato la applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISI PINO nato a PONTECAGNANO FAIANO il 08/11/1967 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO(dato,533M56-.Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34473/21 Nisi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Pino Nisi ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1322/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Salerno, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di evasione, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, a mesi otto di reclusione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. adeguatamente valutato la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità, né avendo considerato la applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il