Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to withdrawal of proceedings and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps because the appellant had previously withdrawn the proceedings. Although the appellant argued for a specific remedy under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure, the court noted the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 410-bis, cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible due to the withdrawal of proceedings is not subject to formalities and is rejected de plano, as the underlying procedural act has ceased to exist.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRIANI LUIGI nato a NAPOLI il 21/10/1969 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato_oivrgóal-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34425/21 Mastriani (p.o.)
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Luigi Mastriani -persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; che il ricorrente denuncia, sub specie di violazione di legge, un generico vizio di motivazione del provvedimento, rappresentando altresì che l'attuale normativa prevede -ex art. 410-bis cod. proc. pen.- il reclamo al Giudice monocratico ; che con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 21 gennaio 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura; che il ricorso è pertanto inammissibile e che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvi Giorgi , Anna Cris o UU5,13--Q </' DEPOL