Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued for acquittal based on non-punishment grounds, but the court ruled the request was generic and did not fall under the specific exceptions listed in the relevant criminal procedure code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific grounds for admissibility provided by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGL'INNOCENTI EDOARDO nato a GENOVA il 15/09/1980 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdà-t° ay..v.is-tralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34377/21 Degl'Innocenti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Edoardo Degl'Innocenti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi tre di reclusione quale aumento alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Genova del 20/02/2019, irrevocabile il 16/01/2020; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consiglie