Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8741/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defendant cannot challenge agreed sentence under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. The appellant challenged a reduced sentence agreed upon with the prosecution under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing for expulsion instead. The Court ruled that the defendant cannot contest the freely agreed penalty once the first-instance judge has fully ascertained criminal responsibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; The defendant cannot challenge the measure of the penalty freely agreed with the public prosecution, which is considered congruous by the appellate court after a full responsibility finding by the first-instance judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen. sentenza concordata resistenza penale inammissibilità ricorso Cassa delle ammende sanzione sostitutiva pena residua sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
d. Ivo 25 luglio 1998, n. 286
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARBIA OUSSAMA nato il 14/09/1984 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAelato_a‘c 2,_5 a441P- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34137/21 Arbia

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Oussama Arbia ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 753/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di resistenza, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni uno e mesi otto di reclusione, deducendo la violazione di legge per non avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. provveduto a sostituire la pena detentiva con l'espulsione dal territorio dello Stato per anni dieci ex art. 16, comma 1, d.

Ivo. 25 luglio 1998, n. 286; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pres