Italian court dismisses appeal as generic and outside statutory grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible on procedural grounds, ruling it was generic and did not fall within the specific exceptions allowed for review. The appellant argued that the lower court failed to evaluate psychological elements of the crime under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, holding that the appeal lacked the required specificity and violated the strict limits of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is generic or does not fall within the specific cases provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIOSUE nato a GROTTAGLIE il 08/02/1999 avverso la sentenza del 23/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO[dato ap,isergre- parti-:» uditala relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 34048/21 Margherita
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Giosuè Margherita ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. quanto all'elemento psicologico del reato; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sil