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Ordinanza — n. 8739/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for resisting and injuring a public official, citing inadmissibility due to prior deportation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for resisting and injuring a public official. The appellant argued the case was procedurally barred by a prior deportation order, but the court found this claim unsupported by the record as the deportation occurred after the criminal proceedings began. Furthermore, the court rejected other substantive arguments regarding evidence and sentencing, noting that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 3-quater d. Igs. 25 luglio 1998 n. 268; The Court of Cassation cannot review the admissibility of a criminal appeal based on a subsequent deportation order if the deportation occurred after the initiation of criminal proceedings, and it lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or discretionary sentencing decisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility deportation timing resisting public official Cassation jurisdiction limits procedural bar analysis espulsione nel diritto degli stranieri inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 3-quater d. Igs. 25 luglio 1998 n. 268
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSATAMA BALLESTEROS HELMAN MATEO nato a SANTAFE DE BOGOTA'( COLOMBIA) il 25/09/1997 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 34044/21 Susatama

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di resistenza e lesioni, uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - all'improcedibilità ex art. 13, comma 3-quater d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 268 essendo intervenuta l'espulsione dell'imputato con decreto del 15 settembre 2017, notificato il 14 febbraio 2018 ed eseguito il 10 marzo 2018; - all'inattendibilità della individuazione di persona e del riconoscimento fotografico; - alla insussistenza del reato di lesioni; - alla insussistenza delle aggravanti dei futili motivi e dell'uso dell'arma; all'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale; - al difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di lesioni a pubblico ufficiale; - alla mancata derubricazione nel reato di lesioni con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze, quanto alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche; - all'eccessività dell'importo liquidato a titolo di provvisionale; che manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso attinente l'improcedibilità per intervenuta espulsione, dal momento che la asserita violazione è palesemente smentita dagli atti processuali, come rappresentato dalla Corte territoriale (espulsione successiva all'esercizio dell'azione penale, coincidente con la avvenuta presentazione dell'imputato in udienza a seguito del suo arresto per la celebrazione del processo con rito direttissimo, risalente al 14 febbraio 2018; il decreto era fondato su precedenti di polizia e penali già intervenuti nei confronti dell'appellante, quindi estraneo ai fatti oggetto del processo); che, quanto agli altri motivi di ricorso attinenti alla responsabilità, va ricordato che secondo costante giurisprudenza, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; che, circa le doglianze relative al trattamento sanzionatorio con specifico riferimento al preteso miglioramento del giudizio di bilanciamento, il diniego è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, parimenti insindacabili in quanto tali in sede di legittimità che, infine, la censura relativa alla provvisionale trascura di considerare che -secondo la costante giurisprudenza di legittimità- non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 I