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Ordinanza — n. 8737/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448. The court rejected the appeal without examining the merits of the conviction. The decision upholds the lower court's application of the penalty for the specified crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the generic nature of the complaint violated specific statutory requirements. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under Articles 337 and 385 of the Penal Code, arguing for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal failed to identify the precise legal provisions violated, rendering it inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis, and Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is generic and does not specify the exact legal provisions violated or the specific procedural errors committed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection Article 448 procedural requirements Article 610 summary dismissal Article 129 exemption grounds rinuncia al dibattimento orale disobbedienza alla decisione dell'autorità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Luca Luperto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 337 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
gli ha applicato su richiesta la pena di mesi undici di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Luca Luperto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
gli ha applicato su richiesta la pena di mesi undici di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO LUCA nato a LECCE il 17/08/1966 avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33976/21 Luperto

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Luca Luperto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi undici di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presinte Maria Silvia G