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Ordinanza — n. 8734/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances in evasion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion. The defendant argued that the appellate judge failed to consider all mitigating circumstances, yet the court ruled that judges need only address decisive factors. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; While judges must address all relevant facts, it suffices to consider only those decisive for the decision, rendering the appeal inadmissible when the lower court omitted non-essential mitigating circumstances.

Parole chiave

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evasion crime generic mitigating circumstances lack of motivation inadmissible appeal procedural costs aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO RAFFAELE nato a BENEVENTO il 20/0611990 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33950/21 Iuliano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che la doglianza è manifestamente infondata dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la presenza di precedenti penali e le modalità di commissione del reato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presiid