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Ordinanza — n. 8726/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge agreed sentence under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant cannot contest the sentence agreed upon with the prosecution under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the appellate court failed to adequately assess the social gravity of the resistance offense, but the Court held that the agreed sentence is binding once the first-instance judge has fully established the defendant's liability. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The defendant cannot challenge the penalty measure freely agreed with the public prosecutor under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, as it is deemed congruous by the appellate court following a full liability assessment by the first-instance judge.

Parole chiave

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Article 599-bis Code of Criminal Procedure agreed sentence inadmissibility de plano inadmissibility resistance offense sentencing Cassation appeal dismissal adeguamento della pena riduzione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC ERIK nato a TORINO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato_awt5-6àlle par-t-k udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33727/21 Sulejmanovic

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Erik Sulejnnanovic ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3885/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di resistenza, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, a mesi undici di reclusione, deducendo il vizio di motivazione per non avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. adeguatamente valutato la minima gravità sociale del fatto in relazione ad una pena eccessivamente severa; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi te Maria Silvia G