Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding statutory mitigation and sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for escape with a one-year sentence. The appellant argued the first-instance judgment failed to recognize statutory mitigation under Article 385, paragraph 4 of the Penal Code and improperly denied general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that cassation courts cannot re-evaluate factual elements or substitute their own assessment of sentencing treatment for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of sentencing treatment, reserving such evaluation exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ANTONINO nato a ERICE il 24/06/1992 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; cue n. 33615/21 Bonanno
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il delitto di evasione alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva e alla denegata concessione delle attenuanti generiche; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Dessimone, Rv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369); che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, con specifico riguardo al trattamento sanzionatorio, le censure proposte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti al trattamento punitivo, nella specie sorretto da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022