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Ordinanza — n. 8723/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the sentence regarding resistance and assault against a public official. The court ruled that re-evaluating factual elements is exclusively the merit judge's power and cannot constitute a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the factual elements upon which the decision is based, as such evaluation is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation merit judge power resistance public official procedural costs fine attenuazione della pena rinuncia al dibattimento orale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Dessinnone, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI GIUSEPPE nato a MESSINA il 07/12/1984 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33585/21 Alessi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania riformava parzialmente, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di resistenza e lesioni nei confronti di pubblico ufficiale, uniti dal vincolo della continuazione, rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per entrambi i reati; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Dessinnone, Rv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369); che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Maria Silvia Giorgi Anna Cr uolo CpjuG Qz.x.,