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Ordinanza — n. 8722/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity regarding home detention breach and sentencing evaluation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the first two grounds being absolutely generic and the third raising factual issues reserved for the trial court. The appellant argued against the conviction for evading home detention and the severity of the sanction, but the appellate court had already provided congruent reasoning on the irrelevance of the breach's duration and the rejection of necessity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic or if they raise factual questions reserved for the court of first instance, as the appellate court's reasoning on the nature of the breach and the rejection of necessity is sufficient.

Parole chiave

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genericity absolute home detention breach criminal appeal inadmissibility factual evaluation reserved evading custody inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI MICHELE nato a CATANIA il 30/08/1991 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto ,non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità contradetta dalla mancata richiesta di permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento; ritenuto che il terzo motivo riferito al trattamento sanzionatorio, essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti / non ptisdno essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigl e stensore Il Presidente Ricca Anna Cr« /i 1° o