Italian Supreme Court declares appeal inadmissible for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for challenging the appellate court's decision. The appellant alleged generic defects in the reasoning regarding criminal responsibility without pointing to specific elements of the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal violated the mandatory requirement of specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code, leading to the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for the complaint and the elements underlying the grievances, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/01/1980 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33559/21 Leonardi
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, e rideterminando la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità; che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna C sciúolo CQJW-k-; L(4 , .Nor-L Paol, REPUBBLICA ITALIANA O 8 7 2 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANNA CRISCUOLO - Presidente - Ord. n. sez. 22(192 MASSIMO RICCIARELLI CC - 11/02/2022 EMILIA ANNA GIORDANO R.G.N. 33580/2021 MARIA SILVIA GIORGI RICCARDO AMOROSO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
GANGEMI MICHELE nato a CATANIA il 30/08/1991 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto ,non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità contradetta dalla mancata richiesta di permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento; ritenuto che il terzo motivo riferito al trattamento sanzionatorio, essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti, non ptisai-'o essere l prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consig