Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are within the trial court's exclusive evaluation power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Raspanti inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of liability for resisting a public official, arguing for a different factual assessment. The court ruled that re-evaluating the facts falls exclusively within the trial judge's domain and cannot be challenged on appeal without logical or legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the factual elements established by the trial court, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASPANTI FRANCESCO nato a PALERMO il 05/08/1968 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33550/21 Raspanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di mesi quattro di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità; che secondo costante giurisprudenza, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il P