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Ordinanza — n. 8718/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific argumentation against lower court's recidivism findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the application of reiterated recidivism and the resulting punitive treatment, but the court found these arguments lacked specific engagement with the appellate judgment's detailed motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and fail to specifically address the motivation provided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterated recidivism procedural costs Corte di Cassazione motivi di cassazione recidiva recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRANGA ALESSANDRO nato a PALERMO il 22/10/1983 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva reiterata ed in merito al trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consa re estensore Il Pre «tinte Ri moroso Ann Cr