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Ordinanza — n. 8716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal censure and impermissible re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense was criticized for relying on generic legal principles without specific factual adherence and attempting an impermissible re-evaluation of evidence. The court ruled that cassation review cannot substitute the appellate court's global assessment of proof or second-guess the logical argumentation used by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if censure is generic, lacks specific factual adherence, or attempts an impermissible re-evaluation of evidence and merit by the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal censure impermissible re-evaluation appellate court merit false testimony elements falsa testimonianza attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA MICHELE nato a TERLIZZI il 22/10/1956 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33536/21 De Lucia

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di falsa testimonianza e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano da un lato generiche, limitandosi ad enunciare principi di diritto senza specifica aderenza ai fatti in esame, e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pre nte