Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal censure and impermissible re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense was criticized for relying on generic legal principles without specific factual adherence and attempting an impermissible re-evaluation of evidence. The court ruled that cassation review cannot substitute the appellate court's global assessment of proof or second-guess the logical argumentation used by the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if censure is generic, lacks specific factual adherence, or attempts an impermissible re-evaluation of evidence and merit by the court of appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA MICHELE nato a TERLIZZI il 22/10/1956 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33536/21 De Lucia
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di falsa testimonianza e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano da un lato generiche, limitandosi ad enunciare principi di diritto senza specifica aderenza ai fatti in esame, e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pre nte