Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8715/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints regarding sentencing and lack of specific mitigating factors analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for resisting a public official. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the court held that a judge need not consider every favorable element, only those deemed decisive. Consequently, the appeal was rejected due to its generic nature and the gravity of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.; Art. 610 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically challenge the merit-based assessments of the lower courts, as judges are not required to address every favorable or unfavorable element, only those considered decisive.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official generic cassation appeal generic mitigating circumstances inadmissible appeal judicial discretion sentencing sanzioni penali attenuazione libera della pena sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.
Art. 610 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSUETO IGANZIO nato a SCICLI il 02/05/1989 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33535/21 Mansueto

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché alla denegata concessione delle attenuanti generiche; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente valutabili a fronte della condotta assai grave tenuta dall'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pres e te Maria Silvia Giorgi Anna