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Ordinanza — n. 8714/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; appellate court provided adequate reasoning on detention duration and reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Criminal Code, but the court found the appeal's grounds too generic. The appellate court's detailed reasoning regarding the reasons and duration of the appellant's removal was deemed sufficient and not subject to re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on the non-application of Article 131-bis of the Criminal Code is inadmissible if the grounds are generic and the lower court has provided adequate motivation on the reasons and duration of the measure, as such evaluations cannot be re-evaluated in the interest appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 131-bis Criminal Code generic appeal grounds adequate lower court motivation procedural costs and fine aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE GIANPAOLO nato a PALERMO il 09/06/1990 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consj ìeft estensore Ric Amoroso DrIT-,97:77,70N CAN.Ga.