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Ordinanza — n. 8712/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on statutory sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the prevalence of generic mitigating circumstances over recidivism, but the lower court had already provided adequate reasoning on the statutory prohibition and sentencing balance. Consequently, the court found the appeal's grounds generic relative to the lower court's detailed justification and dismissed the request.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic compared to the lower court's adequate reasoning on statutory sentencing principles and prohibitions.

Parole chiave

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generic appeal grounds statutory sentencing balance recidivism prohibition inadmissible appeal procedural costs order cosa generica condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA ANTONIO nato a TARANTO il 30/08/1960 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata (ostandovi un divieto normativo), ed in merito al trattamento sanzionatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consí e estensore Il Preside Ri Amoroso Anna