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Ordinanza — n. 8711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as totally eccentric regarding a different theft fact unrelated to the resistance charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it addressed a completely different factual scenario involving a theft against Ms. Bartolo rather than the resistance to a public official charge. The defense argued for non-punishment under Article 131-bis and claimed prescription, but the court found the facts dated to 2017 and the arguments irrelevant to the current case. Consequently, the appeal was rejected as totally eccentric, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 602 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is totally eccentric regarding the subject matter, addressing facts entirely different from those under examination and failing to confront the court's reasoning.

Parole chiave

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totally eccentric appeal different factual scenario inadmissible cassation resistance to public official procedural costs award errore nella commisurazione della pena oltraggio alla corte disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 602 c.p.p.
Art. 603 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCIANESE GIOVANNI nato a FOGGIA il 19/12/1990 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33505/21 Lancianese

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di mesi tre di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, nonché alla denegata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla mancata disapplicazione della recidiva, al negato riconoscimento delle attenuanti generiche; che lo stesso rappresentava, infine, la intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, risalendo i fatti all'anno 2011; che il ricorso si presenta totalmente eccentrico rispetto al thema decidendum, riguardando un fatto ben diverso (esso attiene ad un furto ai danni di tale signora Bartolo) e non confrontandosi affatto con le argomentazioni della Corte d'appello; che parimenti generiche ed evidentemente attinenti ad altro sono le doglianze in punto di pena, posto che la recidiva non è stata applicata e le attenuanti generiche sono state invece concesse; che l'invocata prescrizione non è maturata,risalendo il fatto al 12 dicembre 2017 e non all'anno 2011 come rappresentato nel ricorso; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi e