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Ordinanza — n. 8710/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility because the ground of non-punishment was not raised in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the ground of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code was not raised in the appeal. The appellant had only argued the existence of the crime, failing to include the specific statutory defense required by law. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of non-punishment is not raised in the appeal, as the appellate court cannot examine issues not devolved to it.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility ground of non-punishment Art. 131 bis Penal Code procedural default costs and fine commisurazione della pena minorile contravvenzione bagatellare attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
131 bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
131 bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCIDA MARIO nato a VITTORIA il 17/06/1987 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, non essendo stata devoluta al giudice dell'appello la questione della sussistenza del reato ma solo quella della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigli tensore Il Preidnte Ri