Criminal appeal dismissed for inadmissibility because the ground of non-punishment was not raised in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the ground of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code was not raised in the appeal. The appellant had only argued the existence of the crime, failing to include the specific statutory defense required by law. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of non-punishment is not raised in the appeal, as the appellate court cannot examine issues not devolved to it.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCIDA MARIO nato a VITTORIA il 17/06/1987 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, non essendo stata devoluta al giudice dell'appello la questione della sussistenza del reato ma solo quella della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigli tensore Il Preidnte Ri