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Ordinanza — n. 8709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVIDA MARIO nato a MESSINA il 14/10/1991 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33478/21 Ravidà E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. e condannato alla pena di mesi uno di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al negato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano da un lato generiche e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la propensione a violare la legge manifestata dai precedenti penali dell'imputato; che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato, quali cause ostative, il valore intrinseco degli animali dispersi e i precedenti che evidenziano la non occasionalità del fatto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dì una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; t P. Q.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 8709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen. e condannato alla pena di mesi uno di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al negato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano da un lato generiche e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la propensione a violare la legge manifestata dai precedenti penali dell'imputato; che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato, quali cause ostative, il valore intrinseco degli animali dispersi e i precedenti che evidenziano la non occasionalità del fatto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dì una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; t P. Q.

Parole chiave

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reclusione favoreggiamento aiuto all'evasione di detenuti assistenza riabilitativa assistenza ulteriore riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. pen
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 335 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVIDA MARIO nato a MESSINA il 14/10/1991 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33478/21 Ravidà

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 335 cod. pen. e condannato alla pena di mesi uno di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al negato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che, quanto al primo motivo, le censure del ricorrente risultano da un lato generiche e dall'altro dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo; che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la propensione a violare la legge manifestata dai precedenti penali dell'imputato; che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ha sottolineato, quali cause ostative, il valore intrinseco degli animali dispersi e i precedenti che evidenziano la non occasionalità del fatto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dì una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; t P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Pres nte Maria Silvia