Ordinanza — n. 8707/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO nato a SAMOLACO il 24/06/1950 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33476/21 Pilatti E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando che la denuncia sporta dall'imputato era idonea ad instaurare un procedimento penale a carico della Longoni per il reato di ricettazione; che correttamente la Corte ha ricordato che, considerata la prospettazione aperta che si lega al fatto falsamente denunziato, è indifferente che fra i reati riconducibili alla denuncia presentata ve ne siano alcuni condizionati alla querela della persona offesa; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO nato a SAMOLACO il 24/06/1950 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33476/21 Pilatti E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando che la denuncia sporta dall'imputato era idonea ad instaurare un procedimento penale a carico della Longoni per il reato di ricettazione; che correttamente la Corte ha ricordato che, considerata la prospettazione aperta che si lega al fatto falsamente denunziato, è indifferente che fra i reati riconducibili alla denuncia presentata ve ne siano alcuni condizionati alla querela della persona offesa; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO nato a SAMOLACO il 24/06/1950 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33476/21 Pilatti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando che la denuncia sporta dall'imputato era idonea ad instaurare un procedimento penale a carico della Longoni per il reato di ricettazione; che correttamente la Corte ha ricordato che, considerata la prospettazione aperta che si lega al fatto falsamente denunziato, è indifferente che fra i reati riconducibili alla denuncia presentata ve ne siano alcuni condizionati alla querela della persona offesa; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Maria Silvia Giorgi Anna C igu