Ordinanza — n. 8703/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO ROSARIO nato a ZACCANOPOLI il 14/11/1960 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33429/21 Musolino E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando la piena consapevolezza dell'imputato di avere consegnato l'assegno alla persona offesa e le conseguenze derivanti dalla sua denuncia "particolarmente rilevanti per chi esercita attività imprenditoriali"; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO ROSARIO nato a ZACCANOPOLI il 14/11/1960 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33429/21 Musolino E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando la piena consapevolezza dell'imputato di avere consegnato l'assegno alla persona offesa e le conseguenze derivanti dalla sua denuncia "particolarmente rilevanti per chi esercita attività imprenditoriali"; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO ROSARIO nato a ZACCANOPOLI il 14/11/1960 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33429/21 Musolino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando la piena consapevolezza dell'imputato di avere consegnato l'assegno alla persona offesa e le conseguenze derivanti dalla sua denuncia "particolarmente rilevanti per chi esercita attività imprenditoriali"; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi e-Ite Maria Silvia Giorg