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Ordinanza — n. 8701/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the alleged procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The defendants argued that the lower court failed to verify grounds for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeals lacked the required specificity, failing to cite the factual elements underlying the alleged error.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not specify the factual elements supporting the alleged violation, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals specificity requirement factual elements non-punishment grounds procedural costs Cassation procedure Article 581 c.p.p. motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMRAOUI SAID nato il 03/03/1981 HAMRAOUI HICHAM nato il 25/08/1988 HAMRAOUI RADOUANE nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33407/21 Hamraoui + 2

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di condanna degli imputati per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e resistenza, uniti dal vincolo della continuazione, rispettivamente alle pene di anni uno e mesi quattro di reclusione (Hamraoui Said e Radouane) e anni uno (Hamraoui Hícham); che il difensore degli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; che nel caso di specie il ricorse einammissibà perché privelo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che all'inammissibilità dei ricorse segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. i 3L7 Dichiara inammissibile ill ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il P