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Ordinanza — n. 8698/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8698/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHOGA ELDRINA nato il 13/05/1981 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33356/21 Xhoga E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di evasione, e condannata alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 8698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato la precedente condanna per reati in materia di stupefacenti e il conseguente pericolo per l'ordine pubblico causato dalla evasione dalla custodia domiciliare per ben due volte nell'arco di tre giorni; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione evasione all'obbligo di contribuzione motivi soggettivi successivi alla fuga immigrazione clandestina ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHOGA ELDRINA nato il 13/05/1981 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 33356/21 Xhoga

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di evasione, e condannata alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato la precedente condanna per reati in materia di stupefacenti e il conseguente pericolo per l'ordine pubblico causato dalla evasione dalla custodia domiciliare per ben due volte nell'arco di tre giorni; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Majia Silvia Giorgi A