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Ordinanza — n. 8696/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints regarding lack of statutory extinction and denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for resistance and insult to a public official. The appellant argued for the extinction of the crime under Article 341-bis due to an apology and a charitable donation, alongside a request for general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting that the lower court correctly addressed the tardiness of the offer and that judges need not consider every favorable element when denying mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis, comma terzo cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A cassation complaint is inadmissible if it fails to specifically challenge the merit-based assessments of the lower court, and the denial of general mitigating circumstances does not require the judge to consider all elements presented.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection extinction of crime general mitigating circumstances insult to public official procedural vices appeal to Cassation sincero pentimento

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis, comma terzo cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCE' ALDO nato a CEFALU' il 14/07/1990 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33350/21 Cucè

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato ex art. 341-bis, comma terzo cod. pen., alla luce della lettera di scuse inviata ai Pubblici Ufficiali e della contestuale offerta della somma di euro 300 in favore di un ente benefico, nonché alla denegata concessione delle attenuanti generiche; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo (la Corte ha evidenziato l tardività dell'offerta e la mancata messa a disposizione della somma mediante offerta reale); che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la presenza di precedenti penali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi9énte 1,511-aria Sibia Gior i, Anna CcJolo Lezs