Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for arbitrary exercise of rights due to insufficient evidence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Filoramo and Zumiani inadmissible, upholding their conviction for arbitrary exercise of rights and obstruction of justice. The lower courts found the crime proven through the victim's statements, corroborated by witness testimonies and photographic evidence. The court rejected the appeals as they merely reinterpreted evidence without engaging with the merit-based reasoning of the appellate court, violating the principle against reformatio in peius.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they constitute a non-consented reinterpretation of evidence or an alternative reconstruction of facts without engaging with the merit-based reasoning of the lower courts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILORAMO LIDIA nato a MILAZZO il 15/05/1933 ZUMIANI ALBERTO MANUEL nato a GENOVA il 17/05/1964 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 33332/21 Filoramo + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna degli imputati alla pena di euro 300 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 392 cod. pen.; che i giudici di merito hanno ritenuto provato il contestato reato alla stregua delle precise e attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, oggettivamente riscontrate dalle deposizioni dei testi Borelli, Foti e Bucca nonchè dalla documentazione fotografica acquisita agli atti; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato e alla qualificazione giuridica del medesimo; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; che la Corte ha altresì rappresentato che la diversa qualificazione del fatto sarebbe da operare in termini di violenza alla persona, preclusa dal divieto di reformatio in peius; che il ricorso si palesa inammissibile, precludendo pertanto, ogni rilievo alla sopravvenuta prescrizione del reato; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pres ente Varia Silvia Giorgi Anna Cscuo