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Ordinanza — n. 8693/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8693/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8693/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA FRANCESCO nato a MESSINA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.334, comma 1, c.p. ascritto all'imputato, e sia in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che le censure riferite alla valutazione del compendio probatorio ed alla gravità dei fatti non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alle valutazioni dei giudici di merito, sorrette da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ascritto all'imputato, e sia in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che le censure riferite alla valutazione del compendio probatorio ed alla gravità dei fatti non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alle valutazioni dei giudici di merito, sorrette da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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distrazione di valori patrimoniali spossessamento conseguente al pignoramento confisca di beni pignoramento infruttuoso pignorabilità limitata pignoramento suppletivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA FRANCESCO nato a MESSINA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.334, comma 1, c.p. ascritto all'imputato, e sia in merito al trattamento sanzionatorio; ritenuto che le censure riferite alla valutazione del compendio probatorio ed alla gravità dei fatti non possono essere prese in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alle valutazioni dei giudici di merito, sorrette da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Co ere estensore Il Presiden roso Anna Cri DIEP r'ATAT