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Ordinanza — n. 8692/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZGAJDA EL MOKTAR nato il 14/03/1970 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del luogo in cui l'imputato è stato fermato rispetto alla sede di lavoro ove era autorizzato a recarsi (pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è ugualmente generico f avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è ugualmente generico f avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale partenza illegale indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZGAJDA EL MOKTAR nato il 14/03/1970 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del luogo in cui l'imputato è stato fermato rispetto alla sede di lavoro ove era autorizzato a recarsi (pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è ugualmente generico f avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deci o 11/02/2022 Il Cons e estensore Il Preside Ricca