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Ordinanza — n. 8691/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8691/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPERI GIOVANNI nato a GIARRE il 18/09/1967 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che nel caso dì rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, questi deve ritenersi rappresentato dal difensore nominato in sua sostituzione che assume per conto del sostituito il dovere di prendere nota della data di rinvio della nuova udienza, sicchè non è dovuta al difensore impedito la comunicazione dell'avviso della nuova udienza (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159); ritenuto, pertanto, che la rinnovazione della istruttoria disposta dopo l'accertamento sia pure tardivo del legittimo impedimento del difensore è stata correttamente valutata dalla Corte di appello come legittima perché assunta nella udienza successiva a quella cui sì riferiva il legittimo impedimento del difensore, ed essendo stata giustamente ritenuta priva di giustificazione l'assenza del difensore sostituito anche nelle successive udienze; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8691/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159); ritenuto, pertanto, che la rinnovazione della istruttoria disposta dopo l'accertamento sia pure tardivo del legittimo impedimento del difensore è stata correttamente valutata dalla Corte di appello come legittima perché assunta nella udienza successiva a quella cui sì riferiva il legittimo impedimento del difensore, ed essendo stata giustamente ritenuta priva di giustificazione l'assenza del difensore sostituito anche nelle successive udienze; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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restituzione in pristino rinnovo dell'autorizzazione obbligo di comparizione all'udienza diritto a un difensore tempestività dell'istanza di ricusazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPERI GIOVANNI nato a GIARRE il 18/09/1967 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che nel caso dì rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, questi deve ritenersi rappresentato dal difensore nominato in sua sostituzione che assume per conto del sostituito il dovere di prendere nota della data di rinvio della nuova udienza, sicchè non è dovuta al difensore impedito la comunicazione dell'avviso della nuova udienza (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159); ritenuto, pertanto, che la rinnovazione della istruttoria disposta dopo l'accertamento sia pure tardivo del legittimo impedimento del difensore è stata correttamente valutata dalla Corte di appello come legittima perché assunta nella udienza successiva a quella cui sì riferiva il legittimo impedimento del difensore, ed essendo stata giustamente ritenuta priva di giustificazione l'assenza del difensore sostituito anche nelle successive udienze; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 e estensore Il Presid