Ordinanza — n. 8686/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASIE ANTONIO nato a CETRARO il 26/11/1955 RICCO REMO nato a CETRARO il 19/07/1964 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi di ricorso di Laise e Ricco Remo sono inammissibili perché con essi vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, sia con riferimento alla rilevanza della falsa testimonianza nel procedimento penale in cui è stata resa e sia con riferimento all'attinenza ai fatti che costituivano oggetto del giudizio penale a carico di Occhiuzzu Giovanni, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello. rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 8686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASIE ANTONIO nato a CETRARO il 26/11/1955 RICCO REMO nato a CETRARO il 19/07/1964 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi di ricorso di Laise e Ricco Remo sono inammissibili perché con essi vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, sia con riferimento alla rilevanza della falsa testimonianza nel procedimento penale in cui è stata resa e sia con riferimento all'attinenza ai fatti che costituivano oggetto del giudizio penale a carico di Occhiuzzu Giovanni, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello. rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigli estensore Il Presi Ri r Anna Cr o