Ordinanza — n. 8664/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENDA BRUNO nato a ERICE il 09/11/1990 RENDA ANTONIO nato a ERICE il 05/09/1996 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dai due ricorrenti è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo di un natante per sottrarsi al controllo da parte di una motovedetta della Capitaneria di Porto, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi pp. 3/4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 8664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3/4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RENDA BRUNO nato a ERICE il 09/11/1990 RENDA ANTONIO nato a ERICE il 05/09/1996 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dai due ricorrenti è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo di un natante per sottrarsi al controllo da parte di una motovedetta della Capitaneria di Porto, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi pp. 3/4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Cons re estensore Il Presid nte Ricc Amoroso Anna Cri cu o r DEPOSITATO IN