Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise recidivism at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already addressed the equivalence of these circumstances against recidivism. The Court rejected the claim because the appellant failed to raise the issue of recidivism before the appellate court, rendering the new ground inadmissible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic or if a new ground, such as recidivism, was not presented to the appellate court, violating the principle of contradiction and procedural economy.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA VALLE ROSSANO nato a PORCARI il 08/06/1955 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva, atteso che il motivo sulla sussistenza della recidiva è inammissibile perché non è stato neppure devoluto alla cognizione del giudice di appello (il motivo di appello investiva — come si evince dalla lettura dell'atto di appello - solo la questione del giudizio di equivalenza e non anche il profilo del riconoscimento della recidiva dedotto per la prima volta davanti la Corte di cassazione); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Con ti re estensore Il Presidep‘i Ric Amoroso Anna Cri D